
Statuto
ATTO DI MODIFICA DI STATUTO
DENOMINAZIONE
ART. 1 – A seguito della trasformazione della Fondazione Negri Sud ONLUS e del cambio della denominazione è costituita una Fondazione denominata “Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita – ONLUS”, in continuità con la Fondazione Negri Sud – ONLUS.
La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera nell’ambito della Ricerca Scientifica, ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
SEDE
ART. 2 – La Fondazione ha sede in Lanciano (CH) con facoltà per il CdA di deliberare modifiche della sede sociale dandone comunicazione alla Prefettura.
ART. 3 – La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale e svolge la propria attività di ricerca scientifica, nell’ambito delle Scienze della Vita, ai sensi e nel rispetto del regolamento di attuazione dell’art.10, comma 1, lettera a) n. 11, del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2003 n.135.
Ha parimenti per scopo la promozione: della ricerca, della formazione, dell’informazione e della comunicazione scientifica in particolare nel settore delle scienze della vita, svolte da Centri di ricerca, Università e Strutture di ricerca pubbliche e private.
Tale promozione potrà avvenire anche concedendo contributi per progetti di ricerca, sovvenzioni, borse di studio e promuovendo la raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi suddetti.
La Fondazione può promuovere intese con Istituti, Enti e/o Associazioni, Organismi o Società aventi scopi affini a quelli di cui sopra.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI
ART. 4 – Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall’atto costitutivo e dal verbale di modifica del quale il presente Statuto è parte integrante;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene, mobile e/o immobile che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:
- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.
ART. 5 – Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Comitato tecnico-scientifico, ove nominato;
- il Revisore dei Conti
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 6 – La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri.
I Membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati, rispettivamente, uno da ciascuno dei seguenti Enti: 1) Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano; 2) Università di Chieti-Pescara; 3) Ordine degli Avvocati di Lanciano; 4) Farmacie Anxanum SpA di Lanciano; 5) Confindustria di Chieti-Pescara.
Qualora uno o più degli enti citati fosse nella impossibilità o indisponibilità di provvedere alla nomina, la stessa sarà effettuata dal Sindaco di Lanciano.
La nomina dei Consiglieri sarà richiesta dal Presidente uscente e comunicata allo stesso da ciascuno degli Enti presenti nel CdA a mezzo pec o raccomandata o con altra forma di comunicazione equipollente. Ricevute le comunicazioni di nomina dei nuovi membri del CdA, il Presidente uscente li convoca per l’insediamento e la nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario.
In caso di cessazione di Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione in sostituzione dei membri cessati, e i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono ridisegnabili.
Gli attuali organi statutari della Fondazione rimangono in carica fino all’insediamento del nuovo CdA.
ART. 7 – Al Consiglio di Amministrazione è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:
A – stabilisce gli indirizzi dell’attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull’attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
B – redige e approva obbligatoriamente ed annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;
C – nomina il Presidente e il Vice Presidente;
D – delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
E – amministra il patrimonio della Fondazione;
F – assume e licenzia l’eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
G – nomina il Segretario della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico e economico nei limiti di cui al citato D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, se del caso;
H – nomina, se nel caso, i componenti del Comitato tecnico scientifico;
I – delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l’approvazione, nei modi e a sensi di legge.
L – nomina il Revisore dei conti ed il supplente.
ART. 8 – Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione per posta, pec o fax o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, fax o e-mail.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo che per le modifiche statutarie, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti dell’Organo; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.
Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
PRESIDENZA
ART. 9 – Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio, fra i suoi membri.
Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.
Il Presidente o in mancanza il Vice Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali a Consiglieri o anche a Esterni, per singoli atti, e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
SEGRETARIO
ART. 10 – Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente.
Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
ART. 11 – Il Consiglio di Amministrazione può istituire, a sua discrezione, il Comitato Tecnico-Scientifico composto da tre componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all’art. 3, disciplinandone durata in carica e modalità di funzionamento.
REVISORE UNICO
ART. 12 – Il controllo contabile e la revisione legale dei conti sono attribuiti a un Revisore scelto dal CdA della Fondazione, così come un Revisore supplente, tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.
Il Revisore dura in carica tre anni ed è rinnovabile, così come il supplente.
Il Revisore è incaricato del controllo della regolarità dell’Amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.
Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
GRATUITÀ DELLE CARICHE
ART. 13 – Tutte le cariche, salvo quella del Segretario, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica; tutto ciò nei limiti indicati dall’art. 10 sesto comma del citato D. Lgs. n. 460/1997.
ESERCIZIO FINANZIARIO-BILANCIO UTILI E AVANZI Di GESTIONE
ART. 14 – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
ART. 15 – La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione e a opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME APPLICABILI
ART. 16 – Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e quelle del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 e tutte le altre fonti normative e regolamentati in materia di fondazioni, di enti morali e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Allegato al Verbale del CdA della Fondazione Negri Sud ONLUS del 10 aprile 2017.
Lanciano, 10 Aprile 2017